La Confederazione ottempera al mandato costituzionale circa la gestione dei politecnici federali attraverso la legge sui PF, che fissa anche le basi giuridiche per la gestione degli istituti di ricerca del settore dei PF.
La Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) definisce la posizione, la struttura e le funzioni del settore dei PF. La regolamentazione aperta che contraddistingue la legge è un presupposto fondamentale per consentire ai due politecnici federali e ai quattro istituti di ricerca che compongono il settore dei PF di mantenersi al passo con lo sviluppo tecnologico e scientifico e di tenere testa alla concorrenza internazionale. Nel quadro della legge, il settore dei PF organizza le proprie attività autonomamente ed è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’interno (DFI). Il Consiglio dei PF è l’organo direttivo strategico del settore dei PF.
Funzioni e direzione
Conformemente a quanto sancito dal mandato di base delle istituzioni del settore dei PF (art. 2 della legge sui PF), i due politecnici federali e i quattro istituti di ricerca devono:
- formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente,
- dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche,
- incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche,
- fornire servizi di carattere scientifico e tecnico,
- curare le pubbliche relazioni e valorizzare i risultati delle loro ricerche.
Nell’adempimento delle proprie funzioni, le istituzioni del settore dei PF si orientano allo standard riconosciuto internazionalmente, tengono conto delle esigenze della Svizzera e promuovono la collaborazione internazionale.
Mandato di prestazioni e budget globale
La legge sui PF regolamenta l’autonomia del settore dei PF e delle istituzioni che ne fanno parte, prevedendo una separazione tra direzione politica, strategica e operativa. Il legislatore si è ispirato a un modello di direzione orientato all’efficacia: le autorità politiche stabiliscono il livello delle prestazioni e i parametri di riferimento sul piano finanziario, mentre il settore dei PF, in quanto fornitore delle prestazioni, è responsabile dell’attuazione di quanto stabilito. Il settore dei PF è inoltre sottoposto all’alta vigilanza parlamentare.
La direzione politica compete al Parlamento federale e al Consiglio federale. Gli strumenti di cui tali istituzioni si avvalgono sono un decreto federale, approvato dal Parlamento, che stabilisce un limite di spesa quadriennale, un mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF, i cui contenuti sono in linea con il decreto, e lo stanziamento annuale del credito ad opera del Parlamento. Il decreto federale circa il limite di spesa previsto per un periodo di prestazione di quattro anni si basa sul messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione. Il decreto definisce anche le condizioni quadro per l’erogazione dei contributi. Lo stanziamento annuale del credito da parte del Parlamento tiene conto delle prestazioni fornite dal settore dei PF. Gli strumenti politici sopra descritti sono integrati dall’indipendenza della contabilità del settore dei PF e da un sistema di controlling che fornisce informazioni sulla tenuta dei conti e sul grado di adempimento del mandato. Fondamentali, a tale riguardo, sono i tre tipi di rapporti che il Consiglio dei PF è tenuto a presentare: il rapporto di prestazioni annuale spiega come è stato impiegato il contributo finanziario annuo della Confederazione; il rapporto di autovalutazione, redatto a metà di ciascun periodo di prestazione, riferisce in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel mandato di prestazioni; il rapporto finale presentato al termine del periodo di prestazione illustra come si è ottemperato al mandato di prestazioni durante il lasso di tempo in esame. Quest’ultimo documento deve essere approvato dalle Camere federali. Il rapporto di autovalutazione è una delle basi per la valutazione esterna (Peer Review) disposta dal DFI, nella quale alcuni esperti esterni analizzano il modo in cui il settore dei PF adempie al mandato ricevuto. Il DFI, unitamente alla proposta relativa al limite di spesa per il nuovo mandato di prestazioni, presenta al Parlamento un rapporto intermedio sul grado di realizzazione degli obiettivi (art. 34a della legge sui PF).
La direzione strategica del settore dei PF compete al Consiglio dei PF. La direzione operativa all’interno del settore è affidata ai due PF e ai quattro istituti di ricerca, che si assumono tutte le responsabilità non assegnate dalla legge sui PF al Consiglio dei PF. La direzione esecutiva delle istituzioni che compongono il settore dei PF è demandata ai membri delle direzioni dei due PF e dei quattro istituti di ricerca.






